Con la sentenza in commento, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio, la decisione della Corte d’Appello di Trieste nella parte in cui aveva confermato la confisca per equivalente dell’intero profitto del reato, nonostante l’imputato avesse provveduto al pagamento parziale del debito tributario.

1. Il caso

L’imputato era stato condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 2 D.Lgs. 74/2000, con una pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, beneficiando della sospensione condizionale. In appello, pur riconoscendo il versamento di circa 2/3 del debito tributario (pari a oltre 270.000 euro), la Corte territoriale aveva confermato la confisca dell’intera somma corrispondente al profitto del reato.

2. La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla confisca, affermando che, in materia di reati tributari, il pagamento parziale del debito, qualora formalizzato in un accordo con l’Amministrazione finanziaria (rateizzazione, conciliazione o transazione fiscale), impone una riduzione proporzionale della confisca per evitare una duplicazione sanzionatoria. Tale principio, già affermato in precedenti pronunce (Cass. n. 33602/2015, Cass. n. 23962/2023), trova applicazione anche in caso di pagamento spontaneo di parte dell’imposta evasa.

La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello per una nuova valutazione sulla confisca, mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso per gli altri motivi, inclusi quelli relativi alla revoca della pena accessoria e all’applicazione dell’art. 131-bisc.p.

3.Considerazioni conclusive

La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui la confisca del profitto del reato tributario non può eccedere il vantaggio economico effettivamente conseguito dal contribuente. Tuttavia, la decisione lascia aperta la questione sulla rilevanza di un pagamento parziale non formalizzato in un accordo con il Fisco: la giurisprudenza futura dovrà chiarire se anche in tali casi il principio della proporzionalità debba essere applicato.

Riguardo l'autore

Avvocato con consolidata esperienza nel diritto tributario e nella compliance aziendale.

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