La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza in commento, ha affrontato il delicato tema della confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato, ponendo particolare attenzione ai criteri di ripartizione del profitto tra i concorrenti e alle condizioni per l'applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

1. Il caso

La vicenda trae origine dal sequestro preventivo disposto nei confronti di A.A., rappresentante legale della G.R.G. Srl, per un valore pari a 767.306,00 euro, a seguito dell'indagine su un presunto schema fraudolento relativo alla movimentazione e cessione indebita di gasolio agricolo a prezzo agevolato. Il ricorrente, in concorso con altri soggetti, avrebbe documentato falsamente il trasporto e la cessione del carburante, beneficiando indebitamente delle agevolazioni fiscali sulle accise e sull'IVA.

Il Tribunale del Riesame di Salerno aveva confermato il provvedimento del G.I.P., rigettando le doglianze difensive, mentre la Corte di Cassazione, in accoglimento parziale del ricorso, ha annullato l'ordinanza limitatamente alla quantificazione del profitto confiscabile, rinviando la questione al Tribunale di Potenza per un nuovo esame.

2. Profili giuridici analizzati

2.1. Il principio di proporzionalità nella confisca per equivalente

Uno degli aspetti centrali della decisione riguarda la corretta quantificazione del profitto confiscabile in presenza di concorrenti nel reato. La Corte richiama il recente intervento delle Sezioni Unite, che ha chiarito il criterio secondo cui la confisca deve avvenire nei confronti del singolo concorrente per la quota effettivamente conseguita, escludendo ogni forma di solidarietà passiva. Qualora non sia possibile individuare tale quota con precisione, il profitto deve essere ripartito in parti uguali tra i concorrenti.

Nella fattispecie, il Tribunale del Riesame aveva erroneamente ritenuto legittima la confisca dell'intero profitto in capo al solo ricorrente, in assenza di una concreta attribuzione del beneficio economico percepito. Tale impostazione è stata censurata dalla Cassazione, che ha richiesto una nuova valutazione da parte del giudice del rinvio, affinando il criterio di ripartizione in base alla responsabilità di ciascun concorrente.

2.2. La sussistenza del periculum in mora nel sequestro preventivo

La Cassazione conferma che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione specifica sulla necessità dell’ablazione anticipata, in relazione al rischio concreto di dispersione del patrimonio dell’indagato. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione fornita sia dal G.I.P. sia dal Tribunale del Riesame, fondata sulla rilevante entità del profitto oggetto di confisca, pari a oltre 767.000 euro, sulla natura fungibile del denaro, che ne consente una facile dispersione, e sul carattere obbligatorio della confisca in caso di condanna. Alla luce di tali elementi, la Corte ha rigettato i motivi di ricorso relativi all’asserita carenza di motivazione sul periculum in mora, ritenendo legittima la misura cautelare disposta.

2.3. Il rapporto tra il sequestro preventivo e il "giudicato cautelare"

Il ricorrente aveva invocato il principio del ne bis in idem cautelare, sostenendo che il nuovo sequestro riproponesse un provvedimento già annullato in precedenza. Tuttavia, la Corte ha ribadito che il giudicato cautelare opera solo in presenza di un'effettiva valutazione nel merito degli elementi probatori, mentre l'annullamento del precedente sequestro era stato determinato da vizi formali (mancanza di autonoma valutazione e difetto di motivazione sul periculum). Pertanto, la reiterazione della misura ablativa non risultava preclusa.

3. Conclusioni e principi di diritto

La sentenza in commento si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento alla corretta quantificazione del profitto confiscabile e alla proporzionalità delle misure patrimoniali applicate in sede cautelare.

In sintesi, i principi di diritto affermati sono:

1. in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente deve essere disposta nei confronti del singolo concorrente nei limiti di quanto dallo stesso concretamente conseguito. In caso di mancata individuazione della quota, si applica il criterio della ripartizione proporzionale o in parti uguali.

2. il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione adeguata sulla necessità della misura in relazione al periculum in mora, potendo fondarsi sia sulla rilevante entità del profitto sequestrabile sia sulla natura del bene oggetto della misura ablativa.

3. il giudicato cautelare non opera in presenza di un annullamento per vizi formali, consentendo la reiterazione della misura a condizione che venga adeguatamente motivata.

La pronuncia rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela delle garanzie difensive in materia di misure cautelari reali, assicurando un criterio oggettivo e razionale nella quantificazione del profitto confiscabile e ponendo un freno alla confisca indifferenziata e solidale dei beni tra i concorrenti nel reato.

 

Riguardo l'autore

Avvocato con consolidata esperienza nel diritto tributario e nella compliance aziendale.

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