Ambito oggettivo della nuova definizione agevolata

La rottamazione quinquies, introdotta dal Disegno di legge AS 1375, si applica ai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Rispetto alla precedente rottamazione quater, che si riferiva ai carichi fino al 30 giugno 2022, il nuovo intervento normativo amplia il perimetro temporale di ulteriori diciotto mesi. L’ampliamento dell’ambito oggettivo determina un incremento dei debiti potenzialmente definibili in via agevolata. La norma si applica a tutti i carichi affidati alla riscossione nel suddetto arco temporale, a prescindere dalla data di notifica della cartella di pagamento al contribuente.

Condizioni agevolative previste

La definizione agevolata consente di estinguere i debiti versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale, nonché i costi delle procedure esecutive e di notifica della cartella. Sono escluse dal pagamento tutte le sanzioni e gli interessi, ivi inclusi quelli di mora (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973), le somme aggiuntive ex art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999, e l’aggio di riscossione previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999.

Possibilità di riammissione alla rottamazione quater

Contestualmente all’introduzione della nuova rottamazione, il decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2025) ha previsto la possibilità di riammissione per i contribuenti decaduti dalla precedente rottamazione quater, di cui all’art. 1, comma 235, della Legge di Bilancio 2023. I contribuenti decaduti alla data del 31 dicembre 2024 potranno presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025. La riapertura dei termini riguarda esclusivamente la quater ed è destinata a chi aveva già aderito senza rispettare le scadenze originarie. Non si tratta, dunque, di una nuova definizione, ma di una seconda chance per i soggetti già inclusi.

Ambito soggettivo della nuova definizione agevolata

La rottamazione quinquies è accessibile a tutti i contribuenti con carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Sono ammessi anche coloro che avevano già aderito a precedenti definizioni agevolate, come la quater, ancorché decaduti per il mancato pagamento di una o più rate. Inoltre, si ritiene ammissibile anche l’accesso da parte di chi è ancora in regola con la rottamazione quater, potendo beneficiare delle nuove condizioni più favorevoli, inclusa la possibilità di omettere fino a otto rate senza perdere i benefici.

Le principali novità della rottamazione quinquies

Il Disegno di legge AS 1375, attualmente all’esame del Senato, introduce alcune modifiche sostanziali rispetto alla precedente versione. Le principali innovazioni riguardano l’estensione del piano di pagamento e una maggiore flessibilità nelle condizioni di decadenza.

Il contribuente potrà optare per il pagamento in un’unica soluzione o mediante un piano rateale fino a un massimo di 120 rate mensili, di pari importo, per una durata massima di dieci anni (art. 1, comma 2). Si tratta di un allungamento considerevole rispetto alla quater, che consentiva solo 18 rate trimestrali, cioè un orizzonte temporale di quattro anni e mezzo.

Sul piano della decadenza, mentre la quater prevedeva la perdita del beneficio per l’omesso, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata oltre i cinque giorni di tolleranza (art. 1, comma 244, L. n. 197/2022), la quinquies stabilisce che il contribuente decade solo in caso di omesso pagamento di otto rate, anche non consecutive (art. 1, comma 13 del Ddl). Questa previsione attenua sensibilmente il rigore della precedente disciplina, introducendo una tutela più ampia per chi si trovi in difficoltà momentanee.

Ambiti di applicazione ancora da definire

Permangono alcune incertezze interpretative circa l’esatto ambito applicativo della nuova definizione. Il testo del Ddl AS 1375 non esclude espressamente alcune tipologie di debito già escluse dalla quater, tra cui le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea, l’IVA all’importazione, gli importi da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi, i crediti derivanti da sentenze della Corte dei conti e le sanzioni penali pecuniarie, incluse multe e ammende giudiziarie. Inoltre, non è specificata l’applicazione di interessi sulla rateizzazione, elemento che potrebbe dare luogo a dubbi applicativi. Si presume che, durante l’iter parlamentare, tali ambiguità saranno chiarite mediante emendamenti, anche al fine di mantenere coerenza con i criteri già adottati nella quater.

Effetti della presentazione della domanda di definizione agevolata

Gli effetti giuridici della domanda di adesione ricalcano quelli già previsti dalla precedente definizione. La presentazione determina la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a decorrere dalla data di invio dell’istanza. Sono sospesi anche gli obblighi di pagamento relativi a piani di rateizzazione in corso, i quali saranno revocati automaticamente a partire dal 31 luglio 2025. È inoltre previsto il blocco di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, salvo quelli già iscritti, nonché il divieto di avvio di nuove procedure esecutive. Le procedure in corso saranno sospese, salvo il caso in cui il primo incanto sia stato eseguito con esito positivo. Il contribuente non sarà considerato inadempiente ai fini delle verifiche ex artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, con effetti rilevanti per l’accesso a crediti d’imposta e pagamenti pubblici. È altresì confermata la possibilità di ottenere il DURC per imprese e professionisti che operano con la Pubblica Amministrazione.

Termini di pagamento e calendario delle scadenze

Il versamento delle somme dovute dovrà avvenire secondo termini precisi. Il pagamento in un’unica soluzione dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2025. In alternativa, sarà possibile optare per un piano rateale, con la prima rata da versare sempre entro il 31 luglio 2025 e le successive con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno di ciascun mese, fino all’estinzione del debito. Il versamento della somma in unica soluzione o della prima rata determinerà l’estinzione delle procedure esecutive in corso, salvo il caso in cui il primo incanto si sia già concluso positivamente.

Calendario delle scadenze

Le scadenze principali sono le seguenti: la presentazione dell’istanza dovrà avvenire entro il 30 aprile 2025; la comunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è fissata al 30 giugno 2025; il pagamento in unica soluzione o della prima rata andrà effettuato entro il 31 luglio 2025. Le rate successive seguiranno il calendario mensile, con la seconda rata al 31 agosto 2025, la terza al 30 settembre 2025, e così via.

Possibilità di estensione alle entrate di regioni ed enti locali

L’art. 2 del Ddl AS 1375 prevede che regioni, province, città metropolitane e comuni possano deliberare l’introduzione di una propria definizione agevolata per le entrate, anche tributarie, non riscosse mediante ingiunzione fiscale. La richiesta potrà essere presentata su istanza del contribuente, prevedendo l’esclusione delle sanzioni collegate. Gli enti locali avranno autonomia nella definizione delle modalità di adesione, nella determinazione del numero massimo di rate, delle scadenze, e delle regole procedurali. La presentazione dell’istanza determinerà la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza sino alla conclusione della procedura.

Gestione dell’inadempienza

L’art. 2, comma 4, stabilisce che, in caso di inadempienza, saranno gli enti locali a disciplinare le conseguenze, attraverso appositi regolamenti attuativi. La misura consente così una gestione flessibile e territoriale del recupero crediti, offrendo al contribuente un’ulteriore possibilità di regolarizzazione a condizioni mitigate.

Riguardo l'autore

Filippo Baglioni è un avvocato fiscalista con un’ampia esperienza in fiscalità nazionale e internazionale, gestione del rischio fiscale e compliance. Attualmente è Manager Tax presso BDO Italia e dottorando in Business & Law presso l’Università di Brescia e la WU Vienna University of Economics and Business. È autore di articoli e pubblicazioni su tematiche tributarie e docente in ambito fiscale.

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