Premessa

L’individuazione della stabile organizzazione (Permanent Establishment, PE) rappresenta uno degli snodi fondamentali per determinare la soggettività passiva di un soggetto non residente nell’ordinamento tributario di uno Stato estero. Nel caso della Thailandia, il concetto di PE rileva tanto ai fini dell’imposizione diretta interna, quanto nell’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con altri Stati, tra cui l’Italia. La qualificazione di una presenza economica straniera come stabile organizzazione comporta l’assoggettamento dei redditi prodotti in Thailandia a tassazione, con conseguenti obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento di tributi. La presente guida intende esaminare in dettaglio la nozione di PE secondo la normativa thailandese, con particolare attenzione alle sue declinazioni tipologiche e ai correlati effetti impositivi, in prospettiva comparata e applicativa.

Il concetto di "carrying on business" in Thailandia

Il primo discrimine concettuale che emerge nella legislazione fiscale thailandese è quello tra il semplice esercizio di attività economiche (carrying on business) e la configurazione di una stabile organizzazione. La nozione di carrying on business ricorre ogniqualvolta un soggetto estero eserciti un’attività economica in Thailandia, a prescindere dalla sussistenza di una sede fissa. Tale esercizio può avvenire tramite una succursale registrata, oppure mediante l’azione di agenti o dipendenti che operano per conto della società estera. La semplice attività economica in Thailandia, tuttavia, non comporta necessariamente l’esistenza di una PE, salvo il soddisfacimento di ulteriori criteri specifici, illustrati nei paragrafi successivi. La rilevanza della distinzione risiede nel fatto che, mentre il carrying on business può dar luogo ad obblighi accessori (come la registrazione IVA o l’applicazione di ritenute), la presenza di una PE determina la soggezione piena alla corporate income tax thailandese.

Tipologie di stabile organizzazione rilevanti in Thailandia

Il concetto di PE in Thailandia si sviluppa secondo una classificazione articolata che, pur ispirandosi ai criteri OCSE, presenta peculiarità significative. Le tipologie di stabile organizzazione riconosciute sono molteplici e trovano riscontro tanto nella normativa domestica (Revenue Code) quanto nei trattati bilaterali.

La cosiddetta fixed place PE rappresenta la forma più tradizionale e consolidata. Essa si configura quando il soggetto estero dispone di una sede fissa d’affari in Thailandia attraverso la quale esercita in tutto o in parte la propria attività. Rientrano in tale categoria uffici, stabilimenti, filiali, officine, laboratori, magazzini e in generale qualsiasi infrastruttura dotata di un grado minimo di permanenza e strumentalità. In questa categoria sono inclusi anche siti di estrazione mineraria, pozzi petroliferi e altre attività connesse a risorse naturali. È altresì incluso il caso in cui la sede fissa consista in un impianto installato temporaneamente per finalità specifiche, a condizione che superi determinate soglie temporali.

La construction PE costituisce una particolare derivazione della fixed place PE ed è espressamente prevista tanto dalla normativa interna quanto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Essa ricorre quando una società estera intraprende lavori edili o di installazione in Thailandia la cui durata superi un determinato limite temporale, generalmente pari a sei mesi, ma suscettibile di variazioni a seconda della convenzione applicabile. Rientrano in tale tipologia anche le attività di supervisione collegate all’esecuzione dei lavori.

La service PE, invece, rappresenta una configurazione più moderna, tipica degli ordinamenti che adottano un approccio sostanzialistico nella tassazione dei redditi d’impresa transnazionali. In base alla normativa tailandese, una PE può sorgere anche in assenza di una sede fissa, qualora un’impresa estera fornisca servizi in Thailandia per un periodo continuativo o frazionato superiore a sei mesi in un arco temporale di dodici mesi. Questa tipologia include le prestazioni di natura tecnica, gestionale, consulenziale e ogni altra attività specialistica. Si tratta di una clausola anti-elusiva particolarmente significativa, che consente di attrarre a tassazione redditi derivanti da servizi altamente mobili, prestati anche presso le sedi dei clienti. Tuttavia, va precisato che la service PE non è prevista nella Convenzione tra Italia e Thailandia del 1977, e pertanto non può essere invocata nei confronti di soggetti residenti italiani, qualora la Convenzione sia applicabile.

La agent PE sorge quando un agente operante in Thailandia esercita abitualmente l’autorità di concludere contratti in nome e per conto della società estera. Tale configurazione è coerente con l’articolo 5 del Modello OCSE e si applica anche nel caso in cui l’agente non disponga di poteri formali, purché concluda accordi vincolanti sul piano sostanziale. In linea con le evoluzioni internazionali introdotte dal MLI, l’autorità di concludere contratti può essere interpretata estensivamente, comprendendo anche i casi in cui il rappresentante negozia le clausole essenziali del contratto. L’agente indipendente, che agisce nel quadro della propria ordinaria attività e sotto rischio proprio, è invece escluso dalla configurazione della PE, salvo che operi esclusivamente o quasi esclusivamente per una stessa impresa.

A margine, è opportuno segnalare che, pur non essendo formalmente previsto dalla legislazione thailandese vigente, il concetto di PE digitale o virtuale è oggetto di dibattito presso il Revenue Department. Sebbene ad oggi non sia stata introdotta una normativa positiva in materia, si registrano iniziative per tassare le forniture di beni e servizi digitali rese da soggetti non residenti nei confronti di consumatori finali tailandesi. Si tratta, per ora, di interventi principalmente collegati all’IVA, ma che potrebbero in futuro evolvere verso la definizione di una digital PE ispirata agli standard internazionali post-BEPS.

Criteri qualificatori della stabile organizzazione

La presenza di una PE in Thailandia dipende dal soddisfacimento congiunto di una serie di criteri qualificatori. Il primo è l’esistenza di una sede fissa d’affari o, nei casi alternativi, la presenza fisica continuativa di personale o agenti per un periodo significativo. Il secondo è lo svolgimento di attività economiche che generino ricavi, con esclusione delle mere attività preparatorie o ausiliarie, come la raccolta di informazioni, la pubblicità o lo stoccaggio di merci. Il terzo elemento è la durata delle attività: in generale, la soglia di sei mesi è considerata rilevante per le construction PE e le service PE, ma le convenzioni internazionali possono prevedere soglie differenti. Infine, per le agent PE, è determinante la capacità dell’agente di impegnare giuridicamente la società estera attraverso la conclusione abituale di contratti.

Effetti fiscali della stabile organizzazione in Thailandia

Una volta accertata l’esistenza di una PE, il soggetto non residente diventa soggetto passivo d’imposta in Thailandia, limitatamente ai redditi attribuibili alla stabile organizzazione. L’imposta principale è la corporate income tax, applicata con aliquota ordinaria del 20% sugli utili netti della PE, calcolati secondo le regole contabili e fiscali tailandesi. In aggiunta, le somme corrisposte dalla PE alla casa madre estera, quali royalties, interessi o compensi per servizi, sono soggette a ritenuta alla fonte. Le aliquote variano a seconda della natura del pagamento e delle previsioni della Convenzione applicabile.

Qualora la PE realizzi operazioni imponibili ai fini IVA, è tenuta a registrarsi presso l’amministrazione fiscale e a versare l’imposta sul valore aggiunto, la cui aliquota standard è pari al 7%. Inoltre, in presenza di dipendenti, la PE è tenuta a versare i contributi previdenziali al sistema di sicurezza sociale thailandese.

Le convenzioni contro le doppie imposizioni e il ruolo delle DTA

La Thailandia ha sottoscritto numerose convenzioni contro le doppie imposizioni, tra cui quella con l’Italia, entrata in vigore nel 1979. Le disposizioni convenzionali prevalgono sulla normativa interna, nei casi in cui siano più favorevoli per il contribuente. L’articolo 5 della Convenzione italo-thailandese disciplina in modo dettagliato la definizione di stabile organizzazione, includendo la fixed place PE, la construction PE e la agent PE, ma non contempla alcuna previsione relativa alla cosiddetta service PE. In altri termini, mentre molte convenzioni più recenti – ispirate al Modello ONU o alle modifiche post-BEPS del Modello OCSE – prevedono espressamente che la prestazione di servizi continuativa (ad esempio per oltre 183 giorni) possa costituire una stabile organizzazione anche in assenza di una sede fissa, la Convenzione tra Italia e Thailandia non contiene alcuna clausola in tal senso. Pertanto, ai fini convenzionali, la semplice fornitura di servizi in Thailandia da parte di un’impresa italiana, anche se protratta nel tempo, non è sufficiente per configurare una stabile organizzazione, salvo che non vi sia una sede fissa d’affari o un agente con potere contrattuale. Ciò implica che, anche se la normativa interna thailandese considera la service PE rilevante per assoggettare a imposizione i redditi derivanti da prestazioni di servizi, tale configurazione non può essere applicata nei confronti di soggetti residenti in Italia coperti dalla Convenzione, grazie alla prevalenza del diritto pattizio sul diritto domestico.

Conclusioni

La disciplina della stabile organizzazione in Thailandia presenta una struttura coerente con i principi internazionali, ma con specificità che richiedono una valutazione caso per caso. In particolare, l’ampiezza delle fattispecie rilevanti, la soglia temporale relativamente bassa per alcune categorie e l’interpretazione estensiva del concetto di agente dipendente rendono necessaria una pianificazione attenta delle attività transfrontaliere. La mancata considerazione dei rischi di PE può comportare l’assoggettamento retroattivo a imposta, sanzioni e interessi, oltre che la perdita dei benefici convenzionali. È pertanto essenziale che le imprese estere valutino ex ante la configurabilità di una PE in Thailandia, anche in relazione a prestazioni di servizi, attività contrattuali delegate o cantieri temporanei, adottando misure preventive adeguate alla mitigazione del rischio fiscale.

Riguardo l'autore

Avvocato con consolidata esperienza nel diritto tributario e nella compliance aziendale.

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